Istruzione parentale
Protocollo istruzione parentale
approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 27 nella seduta del 28/2/2023
La scuola è aperta a tutti. L'istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e
gratuita. (Articolo 34 della Costituzione).
Un’alternativa alla frequenza delle aule scolastiche è rappresentata dall’istruzione parentale
conosciuta anche come scuola familiare, paterna o indicata con i termini anglosassoni quali:
+home schooling o home education. Tutte queste espressioni indicano la scelta della famiglia di
provvedere direttamente all’educazione dei figli.
I genitori, qualora decidano di avvalersi dell’istruzione parentale, devono rilasciare al dirigente
scolastico della scuola più vicina un’apposita dichiarazione, che ha validità annuale ed è,
eventualmente, da rinnovare ogni anno, circa il possesso della capacità tecnica o economica per
provvedere all’insegnamento parentale. Il dirigente scolastico ha il dovere di accertarne la
fondatezza. A garanzia dell’assolvimento del dovere all’istruzione, il minore è tenuto a
sostenere un esame di idoneità all’anno scolastico successivo. Più recentemente è stato stabilito
che in caso di istruzione parentale, i genitori dello studente, ovvero coloro che esercitano la
responsabilità genitoriale, sono tenuti a presentare annualmente la comunicazione preventiva al
dirigente scolastico del territorio di residenza. Questi studenti sostengono annualmente l’esame
di idoneità per il passaggio alla classe successiva in qualità di candidati esterni presso una scuola
statale o paritaria, fino all’assolvimento dell’obbligo di istruzione. La scuola che riceve la
domanda di istruzione parentale è tenuta a vigilare sull’adempimento dell’obbligo scolastico
dell’alunno. A controllare non è competente soltanto il dirigente della scuola, ma anche il
sindaco.
Pubblicato il 11-03-2023